Home | Elenco iscritti | Elenco scuole | Aggiornamento | Supervisione | Eventi | Come iscriversi | News | Rassegna stampa

Vai alla home page
Oggi è giovedì 2 maggio 2024

   .: Come iscriversi
   .: Attestato ex Legge 4/2013
   .: Esami
   .: Assicurazione
   .: Codice deontologico
 
   .: Cerca un counselor
   .: Informazioni utili
   .: Linee guida
   .: Sportello utente
   .: Definizione di counseling
 
   .: Enti di formazione
   .: Corsi triennali
   .: Specializzazioni
   .: Aggiornamenti
   .: Aggiornamenti on line
 
   .: Chi siamo
   .: Cosa facciamo
   .: Gruppo dirigente
   .: Recapiti e contatti
   .: Coordinate bancarie

Counseling Day 2023


 
Fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi necessari (legge 183/2011), nessuna società tra professionisti potrà essere iscritta in alcun albo professionale perché incorrerebbe in un difetto di regolamentazione che renderebbe impossibile l'esercizio della funzione di vigilanza. Entro il prossimo maggio, dunque, il governo dovrà dare attuazione alla manovra di ferragosto per la nuova modalità di esercizio delle professioni. Ma il Comitato unitario delle professioni mette le mani avanti e chiede, con una circolare ai ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, di intervenire su almeno tre punti: i criteri per l'esecuzione dell'incarico professionale, l'incompatibilità a partecipare a più società e l'assoggettamento delle società ai codici disciplinari.

I punti di criticità. A giudizio del Comitato degli ordini sono diverse le criticità della legge; quindi vi è, per cominciare, la necessità immediata di precisare che quella professionale è l'unica attività che la società può svolgere e che ciò deve avvenire a cura dei soli soci professionisti. Proprio, con riferimento alle qualità dei soci professionisti, è inoltre necessario riformulare la lettera b) del comma 4, art. 10, laddove ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea si richiede per la partecipazione alle Stp il solo possesso del titolo di studio abilitante. La norma a giudizio del Cup è inesatta e deve essere riformulata facendo riferimento alla qualifica professionale riconosciuta per lo specifi co esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/Ce e del dlgs n. 206 del 6 novembre 2007. Inderogabile è poi la necessità di rendere inequivocabile l'assoggettamento al reddito professionale dell'intera attività della società tra professionisti, nonché di escludere espressamente quest'ultima dalla applicazione della legge fallimentare, proprio per la netta distinzione che l'esclusività della attività professionale imposta alla società produce nei confronti dell'attività d'impresa.

Quello che emerge, in sostanza, a giudizio del Comitato unitario, è che 'la frettolosa e non discussa introduzione della norma impone non solo una riflessione di buon senso, ma anche un immediato intervento correttivo che affi anchi l'attività di redazione del decreto che il ministro della giustizia di concerto con quello dello sviluppo economico è chiamato ad emanare nel termine di sei mesi. Il tempo a disposizione c'è', si legge nella circolare, 'e le professioni chiedono che sia sfruttato al meglio, con l'ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza in cui inopportunamente è stata introdotta la disciplina delle società per i professionisti. Non era quella la sede per l'introduzione di una normativa così innovativa e di così grande impatto, tanto meno doveva avvenire senza il confronto con coloro che ne sono l'unico destinatario ovvero le Professioni'.

Il commento. Insomma, come ha commentato Marina Calderone, presidente del Cup, 'esistono ancora grossi dubbi e incertezze operative e giuridiche che solo un intervento ministeriale esplicativo può risolvere e che sono relative sia alla composizione che all'iscrizione presso gli Ordini (ad esempio, qual è quello di competenza delle società interdisciplinari?) ' Per la Calderone l'imprecisione di alcuni passaggi normativi dovrà essere risolta prima dell'entrata in vigore della stessa, cosa che avverrà solo con l'emanazione dei regolamenti ministeriali e che riguarda proprio le modalità di iscrizione agli ordini, la composizione della compagine, il controllo deontologico e disciplinare, l'erogazione della prestazione professionale. Ecco perché', conclude, 'è imprescindibile la regolamentazione per poter dar seguito alle iscrizioni delle società presso gli Ordini'.

titolo: Non è ancora tempo di Stp
autore/curatore: Benedetta Pacelli, Ignazio Marino
fonte: Italia Oggi
data di pubblicazione: 03/01/2012
tags: stp, società tra professionisti, L. 183/2011

Home | Privacy | Note legali | Sportello utente | Contatti | Partnership | RSS

© 2009-2024 AssoCounseling. Codice fiscale 97532290158. Tutti i diritti riservati.